Oggi presso l’Agenzia delle Entrate ho fatto una scoperta. La scoperta dell’acqua calda, probabilmente, ma comunque qualcosa su cui riflettere. Dovete sapere infatti che, mentre le visure catastali (e quindi le rendite ai fini fiscali) degli immobili sono liberamente consultabili da tutti, le copie delle planimetrie di accatastamento posso essere richieste esclusivamente dal proprietario dell’immobile o da persona munita di regolare delega a firma del proprietario. Questo per via del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003, impropriamente noto come “Testo unico sulla privacy“. Fin qui nulla di nuovo o di particolarmente sconvolgente. Ebbene, pare che per ottenere quei documenti sia sufficiente protocollare presso l’Agenzia del Territorio una formale richiesta ai sensi della Legge n°241 del 7 agosto 1990 (più nota come “Legge sulla trasparenza amministrativa“). E fanculo la privacy. Ora io ho fatto l’esempio del Catasto, ma pensate in quanti altri casi sia applicabile questo tipo di conflitto. Spero che l’amico Hermans arricchisca questo post con una sua opinione in merito.
Scritto da Maxime il 13 aprile 2010









Scusa Massimo del ritardo nel rispondere, come avevo annunciato via DM mi ero accorto in ritardo del link e sono stato tramortito da cose da fare. Eccomi qui. Allora, la questione del rapporto tra accesso e privacy è già nota, tanto che ci sono numerose pronunce in merito. La legge 241/1990 è intervenuta, in un sistema amministrativo dove gli atti della PA erano praticamente segreti, per sancire all’opposto la pubblicità e trasparenza dell’attività statale ma nel senso che, anche i pubblici poteri, sono soggetti ad un controllo democratico da parte dei cittadini. Con le riforme successive, il diritto dell’interessato, di prendere visione ed estrarre copia, è stato collegato ad un interesse diretto, concreto e attuale oltre che appartenente ad una situazione giuridica tutelata e collegata ad un preciso documento per cui si chiede l’acceso e alla cd. stretta indispensabilità, ossia alla necessità di entrare in possesso dei documenti perché non altrimenti conoscibili. L’atto può essere sia privato che pubblico ma deve coesistere un pubblico interesse all’accesso, questo perché non ha nessuna rilevanza un accesso fatto per mera curiosità ad esempio. L’articolo 22 della l.241/1990 afferma che è possibile accedere a tutti i documenti amministrativi ma non a quelli indicati dall’articolo 24 ai commi 1 e 2, 3,5 e 6 che individuano così dei limiti anche con riguardo ad un eventuale contrasto con la normativa in tema di privacy. Questo significa che al momento in cui si deposita la richiesta di accesso, alla PA compete di controllare se l’accesso non impatti con eventuali limiti, mi viene in mente ad esempio una situazione di segretezza e riservatezza a tutela della PA stessa o perché legate a situazioni soggettive di privati che verrebbero danneggiati dall’accesso. Cosa accade, o meglio cosa dovrebbe accadere quando il diritto di accesso cozzi con un limite, ad esempio il diritto alla privacy? La giurisprudenza è orientata per il bilanciamento delle situazioni contrapposte, quindi, nell’ipotesi che l’accesso abbia lo scopo di tutela giudiziale, poiché anche il diritto a difendersi deve essere garantito. Così l’accesso, pur se in contrasto con uno dei limiti previsti per l’esercizio dello stesso, vedrebbe sulla carta la sua prevalenza sul limite, in virtù di quel gioco di bilanciamenti, ossia l’interesse di tutela giudiziale resterebbe, virtualmente, in posizione superiore rispetto ad altre situazioni. Nella pratica però è più facile che si debba ricorrere ad un giudice per ottenere l’accesso ai documenti, sul punto mi viene in mente una recente pronuncia del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2009 che, proprio sul punto, afferma come sia il giudice a dover “dettare le regole […] di comparazione fra diverse categorie di interessi coinvolti” e limitando così la valutazione d’ufficio della PA che si trova così praticamente ingessata al momento di decidere se accogliere o negare l’accesso.
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Grazie Hermans!